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Sanzioni amministrative relative ad iscrizioni e depositi nel Registro Imprese (beneficiario Erario)
Vengono applicate per le domande di iscrizione e per i depositi nel Registro Imprese presentati oltre i 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento, per quegli atti o eventi il cui termine è stabilito dalla legge (il termine è di 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative).
Importi sanzioni per per tardiva presentazione:
- Euro 68,66 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
- Euro 206,00 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
- Euro 91,56 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
- Euro 274,66 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto e per gli omessi depositi del bilancio
- Per le sanzioni relative agli adempimenti con termine ultimo di presentazione dal 15/4/2002 al 13/11/2011 si applicano gli importi previsti dal Dlgs 61/2002:
- Euro 412,00 (art. 2630 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002)
- Euro 549,34 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002) per ritardato o omesso deposito del bilancio delle società di capitali
L'importo si applica per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".
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